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Con l’orientamento applicativo RAL_1963, l’Aran si esprime in  merito alla possibilità o meno che un dipendente, nel caso in cui abbia già esaurito negli ultimi mesi dell’anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, possa fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo.

L’Agenzia è del parere che tale soluzione non sia praticabile in quanto la stessa non trova alcun supporto giustificativo nella vigente disciplina contrattuale.

Infatti, l’art.20 del CCNL del 6.7.19995, attualmente vigente, prevede: “….purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”.

Proprio tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo.

Ugualmente, per le stesse ragioni, non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell’anno successivo di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo RAL_1963 dell’Aran.