Con l’orientamento applicativo RAL_1966 l’Aran si esprime in merito alla possibilità o meno che a un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza (ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b del CCNL del 6.7.1995), venga riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000.
L’Agenzia precisa in primo luogo che l’indennità di vigilanza non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).
Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n.65/1986.
In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
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