Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Stampa

Con l’orientamento applicativo RAL_1968 l’Aran si esprime in merito alla possibilità o meno che sia ricondotto alla nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità (ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000), anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00.

L’Agenzia ricorda che il regime del lavoro in turno, con il pagamento della relativa indennità, presuppone:

a) l’esistenza di "strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore", per tutti i giorni della settimana lavorativa e per tutte le settimane del mese;

b) un orario di servizio di almeno 10 ore che deve essere continuativo, poiché lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);

c) l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite. Affinché ci sia l’effettiva rotazione, è inoltre necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità, nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale, senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell’uno sull’altro. Una parziale sovrapposizione potrebbe ammettersi solo per una durata estremamente limitata, quando fosse assolutamente necessaria per consentire il cosiddetto “cambio delle consegne”, in presenza di attività o di servizi con particolari complessità organizzative o gestionali, che richiedano un adeguato scambio di informazioni o comunque altri adempimenti tra il dipendente che lascia e quello che subentra.

Alla luce di tali indicazioni, conseguentemente, per l’Agenzia non sembra possibile ricondurre alla disciplina del turno anche la particolare fattispecie di orario di lavoro ipotizzata.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo RAL_1968 dell’Aran.