Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Stampa

Con l’orientamento applicativo CFL13 l’Aran fornisce alcuni chiarimenti in merito alla contrattazione integrativa.

Nello specifico è stato chiesto all’Agenzia se, per un ente che non ha ancora sottoscritto i contratti integrativi relativi alle annualità 2016 e 2017, debbano essere disciplinati ed applicati gli istituti economici previsti dal nuovo CCNL oppure trovino applicazione ancora le precedenti regole negoziali.

In proposito, l’avviso dell’Aran è nel senso che i nuovi istituti del trattamento economico accessorio previsti, nei presupposti legittimanti e nel relativo ammontare, dal CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell’ente concernente il periodo temporale successivo al suddetto CCNL (anno 2018 e successivi). Infatti, non si ritiene possibile, in sede di contrattazione integrativa, far retroagire ed applicare compensi accessori con riferimento a periodi temporali nei quali gli stessi non erano già previsti e disciplinati dal CCNL, soprattutto con riferimento alle condizioni per la loro erogazione.

Quanto all’iter di approvazione dei contratti integrativi per il 2016 e per il 2017, l’Aran specifica che, se la fattispecie si riferisce all’iter  procedimentale successivo alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, nell’ambito della nuova disciplina dell’art.8 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5,2018, non sussistono sostanziali differenze con il precedente impianto regolativo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL13 dell’Aran.