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Con l’orientamento applicativo CFL15 l’Aran fornisce alcuni chiarimenti su come deve essere correttamente applicato l’art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell’unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, destinate esclusivamente  al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle  posizioni  organizzative di alta professionalità.

L’Agenzia fornisce  le seguenti indicazioni  di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:

ipotesi 1

l’ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla  data del 31.12 2017.  In tal caso trova applicazione la disciplina dell’art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l’importo annuale delle risorse di cui all’art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell’importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell’art.67;

ipotesi 2

l’ente al 31.12.2017 ha  istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l’importo annuale di tali risorse rientra nell’ambito applicativo dell’art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell’art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell’ente, nell’ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

ipotesi 3

l’ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di  posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmente le risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di  posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell’ipotesi 1; per  la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell’ipotesi 2.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL15 dell’Aran.