Con la delibera n. 27/2018/PAR, la Corte dei Conti della Basilicata evidenzia che, per il segretario titolare di segreteria convenzionata, è ancora valido l’articolo 45, comma 2 del contratto del 16 maggio 2001, che prevede, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali. La medesima disciplina può, analogamente, essere estesa al segretario reggente.
La Corte sottolinea che è tuttavia necessario emanare «un provvedimento che assuma le connotazioni di un atto regolamentare, che può tenere conto delle indicazioni contenute nella legge 26 luglio 1978, n. 417. […] D’altra parte, per i riflessi che le regole poste in tale atto hanno sul bilancio dell’Ente, l’autorizzazione da richiedere di volta in volta o, anche, una tantum (mensile; trimestrale; semestrale), all’uso del mezzo proprio, consente al Sindaco dell’Ente di effettuare scelte più ponderate in quanto basate su elementi di fatto via via sempre più verificabili (ad es., assenza di linee di trasporto pubblico locale)».
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