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Con la delibera n. 103/2019/PAR la Corte dei Conti della Campania fornisce alcune indicazioni sulle modalità di calcolo della percentuale del 20% delle assunzioni previste dal piano triennale dei fabbisogni del personale da "coprire" mediante le progressioni verticali ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017.

L'articolo suddetto prevede che "il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria", cioè prescrive che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria.

L’interpretazione normativa non è certo tale da consentire l'applicazione delle progressioni verticali ex art. 22, comma 15, d.lgs, n. 75/2017 soltanto per gli Enti di grandi dimensioni, poiché tali progressioni verticali rappresentano una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall'esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità, in quanto tale applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo.

Eventuali possibili divergenze applicative della norma non ne minano il carattere della generalità (e dell’astrattezza), in quanto dovute a mere situazioni di fatto, legate alle oggettive diverse dimensioni degli Enti in comparazione, che rendono del tutto razionale il diverso trattamento, secondo i noti canoni di giustificatezza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Clicca qui per leggere la delibera n. 103/2019/PAR della Corte dei Conti.