Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Stampa

Con la delibera n. 74/2019/QMIG la Corte dei Conti della Liguria fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo e di erogazione dei diritti di rogito al Segretario comunale.

Nello specifico la Corte ritiene che la locuzione “salario in godimento”, che, ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 s.a., costituisce il riferimento della percentuale del quinto, integrante il tetto massimo annuale all’erogazione di diritti di rogito ai segretari comunali, vada rapportata allo “stipendio effettivamente percepito” (e non invece alla “retribuzione annua teoricamente spettante”). Viene inoltre specificato che, ai fini del computo del “quinto dello stipendio in godimento”, si cumulano gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco.

La Corte delibera infine di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, la seguente questione di massima, finalizzata all’adozione di una pronuncia di orientamento generale: se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali) ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell’emolumento in parola vadano ripartiti, tra ente locale e segretario comunale, secondo le regole ordinarie previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale.

Clicca qui per leggere la delibera n. 74/2019/QMIG della Corte dei Conti della Liguria.