Con la delibera n. 86/2019/PAR, la Corte dei Conti della Liguria ribadisce che ai fini dell’applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di assunzioni di personale, la trasformazione di un rapporto di lavoro di un dipendente assunto in regime di tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno è da equipararsi ad una nuova assunzione di personale.
Ciò premesso, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti la fondamentale disposizione di riferimento è ancora rappresentata dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).Pertanto, in base al principio interpretativo espresso nella deliberazione n. 52/CONTR/10 delle Sezioni riunite in sede di controllo, per tali enti tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente fino a quando la norma rimane in vigore.
Tale capacità assunzionale può essere utilizzata anche in modo frazionato e in diverse annualità fino al totale assorbimento.
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