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Con la delibera n. 20/2020/PAR la Corte dei Conti della Lombardia chiarisce che le spese di viaggio per partecipare alle sedute istituzionali del consiglio e per partecipare alla elezione del Presidente della Provincia sono rimborsabili ai sensi dell’art. 84 comma 3 del Tuel.

Le spese per accessi autonomamente gestiti e non caratterizzati dalle caratteristiche della necessarietà non sono invece rimborsabili.

Infine, per quanto riguarda la rimborsabilità delle spese per raccomandate, essa è materia demandata, dall’art. 38 comma 3 del Tuel, all’autonomia funzionale e organizzativa degli Enti ed espressa nei regolamenti adottati dai singoli Consigli Comunali, nei limiti di legge.

Clicca qui per leggere la delibera n. 20/2020/PAR della Corte dei Conti della Lombardia.