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Con la deliberazione n. 8/2020/PAR, la Corte dei Conti della Sardegna esprime il suo parere sulla misura dell’indennità di funzione ex art. 82 TUEL per l’Amministratore già lavoratore a tempo determinato.

Il quadro normativo all’esame dispone chiaramente che la corresponsione dell’indennità di funzione deve essere dimezzata nei confronti dell’amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In altri termini il diritto all’indennità in misura piena non può che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale.

In ragione di ciò, ai sensi del cit. art. 82 comma 1 TUEL, non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 8/2020/PAR della Corte dei Conti della Sardegna.