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Con la deliberazione n. 53/2023/PAR la Corte dei conti della Toscana si esprime in merito alla possibilità o meno di prevedere una liquidazione degli incentivi tecnici "per step" nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento.

La risposta è negativa: viene richiamato il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL, secondo cui “le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Il diritto all’incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento dell’obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo.

Come osserva la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo svolgimento dell’attività. Nel caso di spese afferenti a un contratto di appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. In questi casi, pertanto, la scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. La Corte prosegue, infatti, specificando che “… dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell’art. 113, si evince l’obbligo in capo all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire “i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro” nel caso di “eventuali incrementi dei tempi o dei costi”. Tale condizione, dunque, subordina necessariamente l’erogazione dell’incentivo al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti” (Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR).

Il momento dell’impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento della liquidazione: quest’ultima comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Il regolamento comunale, infatti, riveste una discreta centralità in ordine all’erogazione degli incentivi. Pur non essendo determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi, essendo l’Ente autorizzato direttamente dall’art. 113, co. 2 d.lgs. n. 50/2016 a procedere all’accantonamento previsto del 2%, il regolamento rappresenta, comunque, una condizione indispensabile per l’erogazione degli incentivi e per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto.

Sul punto, altresì, è recentemente intervenuto un parere del servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (n. 1485 in risposta al quesito del 31 agosto 2022) il quale, in premessa, specifica che le risorse del fondo sono ripartite fra i dipendenti tecnici sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti. In mancanza di un’apposita regolamentazione sul punto, tuttavia, il Ministero ritiene opportuno “… in linea con l’orientamento della giurisprudenza contabile, che l’erogazione dell’incentivo sia subordinato al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti”. La ragione, prosegue il Ministero, risiede nel fatto che l’art. 113, co. 3 prevede l’obbligo, in capo all’amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

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