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Con la deliberazione n. 4/2023/QMIG la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, enuncia il seguente principio di diritto: «Il comma 4 dell’art. 20 rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del d.lgs. n. 75 del 2017 - che vieta ai comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma, e dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023, al maturare di determinati requisiti – costituisce un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve continuare ad essere valutato con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo la previsione espressa della norma».

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