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Con la deliberazione n. 66/2023/PAR la Corte dei Conti della Liguria risponde al seguente quesito: l’Ente chiede se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito), trovi applicazione con riguardo ad un incarico a titolo oneroso conferito ad un dipendente in quiescenza avente ad oggetto l’attività di formazione operativa e primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate.

La Sezione ha ritenuto, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva –, che l’attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001.

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