Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2024/QMIG la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 161/2024/QMIG, fornisce chiarimenti in merito all’interpretazione dei parametri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale del 17 marzo 2020.
I due articoli disciplinano i limiti alla spesa autorizzabile per nuove assunzioni, nella ipotesi di allocazione del comune nella fascia finanziaria più virtuosa (allocazione al di sotto del “valore soglia medio”) ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Più in particolare, le disposizioni citate contengono le istruzioni attraverso cui misurare la “sostenibilità” finanziaria della spesa di personale e determinare gli spazi finanziari che possono essere destinati ad assunzioni a tempo indeterminato.
La Sezione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente».
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