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Con la deliberazione n. 259/2024/PAR la Corte dei Conti della Sicilia precisa: “tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.

Univocamente si sono espresse nel medesimo senso la Sezione regionale di controllo per la Puglia con la delibera n. 112/2016, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 123/2016, la Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo con la delibera n. 58/2016 e la Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la delibera n. 135/2016, confermando l’assunto che rientrano nel tetto di spesa all’esame tutte le risorse stanziate in bilancio che abbiano comunque un vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

Ne discende che, a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate”. Pertanto non è ammessa alcuna “interpretazione estensiva” di tale limite in quanto in tutta evidenza contra legem.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 259/2024/PAR della Corte dei Conti della Sicilia.