📌 La recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, con il parere n. 140/2026, conferma quanto già ben evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 149/2023/PAR in merito all’utilizzo, fuori dall’orario ordinario, di un dipendente a tempo pieno di un’altra amministrazione locale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. In particolare, nel cosiddetto “scavalco d’eccedenza” si configura un rapporto di lavoro distinto e autonomo rispetto a quello già in essere con l’ente di appartenenza, con conseguente applicazione della disciplina prevista per tale rapporto.
📝 In particolare, il Collegio ribadisce che:
- gli incarichi sono circoscritti all’ambito degli enti locali;
- la prestazione deve essere svolta al di fuori dell’orario ordinario di lavoro;
- è necessaria la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza del dipendente;
- non è richiesta una convenzione tra i due enti, diversamente dallo “scavalco condiviso”;
- lo “scavalco d’eccedenza” dà luogo a un distinto rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore, soggetto ai relativi vincoli normativi e di spesa.
📚 Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, parere n. 140/2026
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