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La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando non è soggetta ai limiti di spesa riguardanti il lavoro flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010.

Quando il comando riguarda (come normalmente accade) personale di ruolo a tempo indeterminato, vige il principio di neutralità finanziaria dell’istituto.

Per leggere la deliberazione n.12/2017 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, clicca qui.