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Sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 17 luglio 2017, è stata pubblicata la delibera n.14/SEZAUT/2017/INPR del 13 giugno 2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti avente come oggetto "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Per l’esercizio 2017, nell’ottica di un progressivo e graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, è stato differito per gli enti locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 e, successivamente, prorogato al 31 marzo per i comuni ed al 30 giugno per province e città metropolitane.

Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze (in attuazione dell’art. 4, commi 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l’inoltro alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro trenta giorni dall’approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato.

Il mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli organi previsti dal TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto adempimento.

Per visionare la deliberazione, cliccare qui.