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Con la deliberazione n. 249/2017 la Corte dei Conti della Lombardia chiarisce che, in presenza di un fondo del salario accessorio regolarmente e correttamente costituito, una corresponsione errata delle progressioni orizzontali va recuperata direttamente sul dipendente.

Le P.A. potranno recuperare le somme per le sole annualità dal 2013 in avanti, poiché, come stabilito dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 16/2014, per il periodo precedente era in vigore la cosiddetta “sanatoria”.

Inoltre, dal momento che non esiste una specifica normativa in materia, le somme in tal modo recuperate non potranno essere utilizzate per incrementare il fondo del salario accessorio.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 249/2017 della Corte dei Conti della Lombardia.