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Con la sentenza n. 226/2017 la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna stabilisce che, qualora il funzionario comunale versi in ritardo i contributi previdenziali e assistenziali del Sindaco in aspettativa, il funzionario stesso deve rispondere di danno erariale per le sanzioni e gli interessi derivanti da tale ritardo nel pagamento.

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