Nuova pronuncia in merito all’attribuzione ai Segretari Comunali dei diritti di rogito.
Dopo la deliberazione n. 21 del 2015, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ha affermato che l'emolumento competerebbe esclusivamente ai Segretari di enti di piccole dimensioni collocati in fascia C, era intervenuta a riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2016, facendo propria la tesi opposta: negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario.
A pronunciarsi sul tema è ora la Ragioneria Generale dello Stato, che nel parere n. 26297 del 25 marzo 2016, rilasciato in risposta al quesito posto da un comune, ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, sottolineando così l’irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale, contenuta in una sentenza di rigetto e quindi valida ed efficace solo nel caso di specie.
Anche la Ragioneria Generale dello Stato quindi abbraccia la tesi che i diritti di rogito spettano esclusivamente ai Segretari Comunali di fascia C.