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L’obbligo di assicurazione dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo decorre dal 1° gennaio 2022 e le relative modalità attuazione sono state stabilite dal decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura.

La circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022, nel fornire indicazioni operative, elenca le categorie di lavoratori dello spettacolo ai quali è estesa l’assicurazione obbligatoria e chiarisce che l’obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli.

Dopo alcune precisazioni sui lavoratori sportivi, nel riepilogare i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo e agli obblighi di denuncia degli infortuni, la circolare fornisce ulteriori indicazioni in merito alla denuncia di infortuni in itinere.

Per l’assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e sono definite, altresì, le modalità per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. I soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, in deroga alla normativa vigente, presentano la denuncia di iscrizione  entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del 22 gennaio 2022 attraverso l’apposito servizio online.

Analogamente i soggetti assicuranti già titolari di Pat, qualora non sia presente il rischio assicurato dei lavoratori dello spettacolo, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto.

La circolare, infine, riepiloga tutte le prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie nonché integrative a cui hanno diritto i lavoratori.

Clicca qui per leggere la circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022.