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Con la sentenza n. 223 dell'8 ottobre 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

L’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012 estendeva ai dipendenti pubblici assunti prima del 2001 e rimasti in regime di TFS, la disciplina prevista dall’art. 2120 del Codice Civile, ovvero del TFR senza escludere l’applicazione del contributo del 2,5% a carico del dipendente.

In concreto, per i giudici della Corte, la legittimità del suddetto articolo implica l’esclusione dall’applicazione del contributo del 2,5% a carico del dipendente. 

ALMA ha contattato la Direzione Centrale Previdenza dell'Inpdap di Roma per ottenere le opportune informazioni. Ci è stato risposto che quanto prima il "Comitato di Vigilanza" dell'Istituto fornirà idonea informazione in merito a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Sarà nostra cura informarvi con tempestività sugli ulteriori sviluppi.

Per visionare il testo della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, clicca qui.