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Con la circolare n. 106/2019, che sostituisce la circolare n. 36/2019, l’Inps fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del citato decreto-legge è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata, esclusivamente in via telematica, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019.

Il periodo da riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame. Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo 01/01/1996 – 28/01/2019.

Sono riscattabili soltanto i periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

Clicca qui per leggere la circolare n. 106/2019 dell’Inps.