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In riferimento alla ns/ news del 31 luglio 2019, segnaliamo che, tra le novità introdotte con la circolare n. 106/2019 dell’Inps, viene trattata la nuova disciplina del riscatto dei corsi universitari di studi. 

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, così come modificato dalla legge di conversione n. 26/2019, ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale “è consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda

Per effetto della modifica di cui sopra, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (per i periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

 Clicca qui per leggere la circolare n. 106/2019 dell’Inps.