Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Stampa

Con la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave.

Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte - alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Il decreto-legge n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS.

I destinatari del Congedo 2021 per genitori sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.

La circolare dettaglia i requisiti per fruire del congedo, la sua durata, le situazioni di compatibilità e di incompatibilità, e detta le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.

Clicca qui per leggere la circolare n. 63/2021 dell’Inps.