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L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo indennizzato, denominato nella circolare n. 189/2021 “Congedo parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Con il messaggio n. 74/2022 l'Inps comunica che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella citata circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.

Ricordiamo che i lavoratori del settore pubblico, in merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, non devono presentare domanda all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Clicca qui per leggere la circolare n. 189/2021 dell’Inps.