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Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento Ordinario n. 49/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

L’articolo 1, comma 94, della legge in argomento prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022»”.

Con il messaggio n. 169/2022 l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 94, della legge n. 234 del 2021.

La norma in esame modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, estendendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 169/2022 dell’Inps.