Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Stampa

Con riferimento alla prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, l’Inps ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della nuova misura, rappresentando la possibilità che la rata mensile della prestazione potesse subire variazioni di importo sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia in ordine alla possibilità di mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

Per tali motivi, nella predetta circolare è stato precisato che l’Istituito avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento dell’AUU che, si rammenta, decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

Tanto rappresentato, con il messaggio n. 1947/2023 l’Inps comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023. A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero (c.d. “conguagli a debito”).

Clicca qui per leggere il messaggio n. 1947/2023 dell’Inps.