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Con il messaggio n. 3224/2018 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assoggettabilità contributiva della voce stipendiale denominata “elemento perequativo”, di cui all’art. 66 del CCNL comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018.

Imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici

L’Inps chiarisce che l’ “elemento perequativo” introdotto dal recenti CCNL è imponibile ai fini pensionistici e concorre, conseguentemente, anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cfr., da ultimo, il messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014), nonché dell’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP).

L’istituto evidenzia, tuttavia, che detto emolumento non è computabile né ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, né tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).

L’ ”elemento perequativo” non rientra, inoltre, nel computo della cosiddetta “retribuzione virtuale”, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, nel caso di assenze per il verificarsi dell’evento malattia.

L’elemento in esame non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla, previste dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (cfr. al riguardo le circolari n. 81/2015 e n. 40/2016).

Imponibilità dell’elemento perequativo ai fini del TFS/TFR

Per quel che concerne i trattamenti di fine servizio, l’emolumento in questione non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

D’altronde va escluso il computo dell’“elemento perequativo” agli effetti dell’indennità di buonuscita o dell’indennità di anzianità, dell’indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto (come previsto dall’art. 66, comma 2 e dall’art. 65, comma 2, secondo periodo del CCNL “Funzioni Locali”: articolo 66, comma 2, e articolo 65, comma 2, secondo periodo).

Clicca qui per leggere il messaggio n. 3224/2018 dell’Inps.