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L'art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato l'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Loca; T.U.E.L.), aggiungendo il nuovo comma 8-bis, il quale prevede quanto segue: "La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

La nuova disposizione normativa prevede, per sostenere i costi aggiuntivi, l'istituzione di un fondo da ripartire tra i Comuni, con le regole che saranno dettate da un decreto del Ministero dell'Interno.

Cliccare qui per visionare la bozza di tale decreto, in attesa dell’approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.