Con Circolare DAIT n.52/2021, il Ministero dell'Interno ha chiarito nuove disposizioni in materia di vicesegretari comunali e segretari comunali.
Nella circolare viene riportato quanto segue:
"Si rende noto che la legge 6 agosto 20211 n. 113 con la quale è stato convertito con modifìcazioni il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (pubblicata nel supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 188 del 7 agosto 2021) ha apportato alcune importanti modifiche alle disposizioni in materia di vicesegretari comunali (art. 3-quater) e in materia di segretari comunali (art. 6-bis).
In particolare1 l'art. 3-quater modifica l art. 16-ter, comma 91 primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aumentando la possibile durata dell'incarico del vicesegretario, dagli attuali dodici mesi a complessivi ventiquattro mesi.
Tale modifica nasce dalla esigenza di sopperire nel triennìo 2020-2022, anche nelle more della conclusione dei corsi di formazione che saranno a breve avviati a seguito della procedura concorsuale appena terminata e di quelle già autorizzate, alla carenza dì segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, come previsto dalla vigente normativa.
Si segnala, inoltre, che il successivo art. 6-bis ha previsto quanto segue: "Al fine di sopperire con urgenza l'attuale carenza dì segretari comunali iscritti all'albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mod ificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato".