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L’art. 12 del T.U. approvato con D.P.R n. 1124/1965 stabilisce che i datori di lavoro devono denunciare all’Inail le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.

Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

[…] L’omesso adempimento di tali obblighi, ovvero il ritardato adempimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 125 a € 770. […] si comunica che qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 T.U. scada il sabato, l’adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

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