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La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con la Deliberazione n. 263 del 4 maggio 2016, si è espressa in merito ad una richiesta di parere formulata da un Comune circa la corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’armonizzazione contabile relative alla modalità di imputazione a bilancio del Fondo decentrato.

Al fine di dare risposta al Comune richiedente, la Corte dei Conti analizza e si esprime in merito a tre differenti casistiche:

  1. il Fondo viene costituito, come dovrebbe essere, entro l’esercizio in essere e il contratto collettivo decentrato è sottoscritto entro la fine di detto esercizio à “In questa circostanza l’obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato e le risorse impegnate confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato”;
  2. il Fondo viene costituito entro l’esercizio in essere ma il contratto collettivo decentrato è sottoscritto solo nell’esercizio successivo à “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo …omissis… le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate …omissis… Quindi le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell’esercizio successivo del contratto decentrato.” La Corte aggiunge inoltre che tale casistica, seppur abbastanza diffusa, “va stigmatizzata, atteso che l’accordo contrattuale …omissis… è necessario intervenga prima della fine dell’esercizio di riferimento”;
  3. nel corso dell’esercizio in essere l’amministrazione non ha né costituito formalmente il Fondo né ha provveduto a sottoscrivere il contratto decentrato (casistica prospettata dal Comune richiedente) à “le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” à “tale ultima ipotesi, ancor più della precedente, è da stigmatizzare …omissis… l’effetto della mancata costituzione del Fondo è quello di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da “riportare a nuovo” vanno a costituire vere e proprie economie di spesa.”

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