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La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 16 del 4 maggio 2016, ha chiarito che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, l. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”; il che significa che per gli enti che “non erano assoggettati al patto di stabilità interno nel 2015 come i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti” e le unioni di comuni “permane come limite di spesa di personale, il corrispondente ammontare dell'anno 2008, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP.”

Inoltre per tali enti di minori dimensioni, non sottoposti al patto di stabilità interno, “non risultano applicabili …omissis… gli obblighi relativi alla progressiva riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti”.

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