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Con la nota n. 1438/2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro esprime il suo parere in merito alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, è pari ad otto ore nelle ventiquattro.

Sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, l’Ispettorato precisa che la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.

Tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.

Clicca qui per leggere la nota n. 1438/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.