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Con l’ordinanza n. 14688/2019 la Corte di Cassazione precisa che, in caso di mobilità o trasferimento del segretario comunale presso altro ente pubblico, l'eventuale differenza economica deve essere mantenuta tramite l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile unicamente nei successivi rinnovi contrattuali oppure attraverso emolumenti attribuiti dalla contrattazione collettiva per tutti i dipendenti aventi la medesima qualifica.

All’infuori di queste ipotesi, non è infatti permesso il riassorbimento dell'assegno ad personam.

Clicca qui per leggere l’ordinanza n. 14688/2019 della Corte di Cassazione.