Con la sentenza n. 5924/2019 il Consiglio di Stato esprime il proprio parere in merito all’equipollenza tra titoli di studio per la partecipazione alle procedure di gara e di concorso.
Nello specifico, il Collegio precisa che, ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione.
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