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Con la sentenza n. 11811 la Corte di Cassazione – Seconda sezione civile conferma il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

La normativa, nel suo insieme, non vieta l’espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consente solo ove gli stessi siano conferiti dall’amministrazione di provenienza ovvero da questa “preventivamente autorizzati”, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio.

L’autorizzazione postuma, invece, risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione, che, in base al disposto di cui all’art. 53 c. 7 D.Lgs. n. 165/2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 11811 della Corte di Cassazione – Seconda sezione civile.