I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 (L. 68/1999) un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta. L’esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
La Regione Piemonte (con D.G.R. n. 8-1534 del 19 giugno 2020) stanti le difficoltà prodotte dalla grave situazione economica conseguente all’emergenza COVID-19 comunica che:
“Sono prorogati di 90 giorni i termini per il versamento da parte delle aziende degli esoneri parziali di cui all’art. 5 della L. 68/99”
- La scadenza del 16 luglio 2020 è prorogata al 16 ottobre 2020 (I semestre anno 2020)
- La scadenza del 16 gennaio 2021 è prorogata al 16 aprile 2021 (II semestre anno 2020)
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