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Con la sentenza n. 13613/2020 la Corte di Cassazione ribadisce che, alla fine del rapporto di lavoro, il datore è tenuto alla corresponsione delle ferie non godute dal dipendente, qualora non provi di aver messo il lavoratore in condizione di fruirne.

Infatti, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 13613/2020 della Corte di Cassazione.