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Con la sentenza n. 19326/2021 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile conferma che ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, quinto comma C.C.N.L. 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro (cfr. fra le tante, in ordine di tempo, Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010; Cass. n. 7726/2014; Cass. n. 18942/2016; Cass. n. 28983/2017; Cass. n. 30365/2017; Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019; Cass. 28628/2020).

Le pronunce citate hanno valorizzato a fini interpretativi l'inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l'istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all'indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata come da compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro», che esclude l'invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall'art. 24.

La Corte precisa inoltre che l'integrale remuneratività, senza condizioni, esplicitata dalla disciplina collettiva (art. 22) quale connotazione dell'indennità per il lavoro in turni, così determinata ab origine in ragione dell'essere tale organizzazione del lavoro finalizzata ad assicurare la copertura stabile di un servizio, a prescindere dalla natura (festiva o feriale) delle giornate coinvolte, si pone ontologicamente in contrasto con l'ipotesi di un'ulteriore indennità rispetto ad una singola ipotesi (quella del ricadere nel turno in festività infrasettimanale), che è in realtà assorbita in quell'originaria organizzazione di lavoro e nella remunerazione per essa stabilita. Né sono consentiti ragionamenti in termini di disparità di trattamento, proprio perché la copertura attraverso i turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno.

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