Con la sentenza n. 30925/2021 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro conferma che, per i dipendenti del corpo di polizia municipale, la sottoscrizione di un accordo decentrato, secondo cui l’ente è tenuto a presentare un piano di riorganizzazione degli orari dei dipendenti che lavorano su turni che preveda la riduzione degli stessi a 35 ore settimanali, non comporta automaticamente il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro né al pagamento della trentaseiesima ora come straordinario, qualora effettivamente non sia stato adottato da parte dell'amministrazione il piano di riorganizzazione né sia stato fissato un termine per l’adempimento ai sensi dell'art. 1183 c.c..
Infatti alla luce dell'orientamento accolto dalla Corte (cfr., da ultimo, Cass. 29.11.2017, n. 28533) è da considerarsi legittima una clausola contrattuale "cum voluerit" o "cum potuerit"; e ad essa è applicabile la disciplina dell'art. 1183 cpv. c.c. (in merito vedi Cass. 25.9.2015, n. 10945) implicante, in ipotesi di protratta inerzia del debitore nell'adempiere, che il creditore possa attivarsi per la fissazione di un termine, mentre prima di allora il debitore non è inadempiente (nella fattispecie gli istanti nei cui confronti il comune aveva assunto l'obbligazione, peraltro priva di termine, mai si sono attivati per ottenerne la fissazione con conseguente inconfigurabilità dell'inadempimento).
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