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Con la sentenza n. 3709/2022 il Tar del Lazio ricorda che il pubblico concorso rappresenta il mezzo elettivamente poziore per l’accesso al pubblico impiego, in conformità con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento. Sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, possono ammettersi deroghe al principio del pubblico concorso, solo sulla base di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentt. n. 135/2014; n. 52/2011; n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010; n. 293 del 2009), e tra queste quelle basate sulla circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione o in ragione di una misura di stabilizzazione (sent. n. 81 e n. 205 del 2006).

Tuttavia la deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, non costituisce valido presupposto per la corresponsione di un trattamento superiore a quello previsto a livello iniziale (come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere del 6 maggio 2008).

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