La conversione nella legge n. 74/2023 del DL 41/2023 - Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, tra i vari emendamenti, ha previsto l’inserimento all’art. 3 del comma 6 bis:
«6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "15.000".
Pertanto il comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 risulta ora così formulato:
«I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza».
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