L’art. 8 comma 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Jobs Act) prevede che “Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.”
In base a quanto previsto dal Jobs Act, la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è un diritto del lavoratore, infatti il datore di lavoro deve porla in essere entro 15 giorni.
Inoltre, visto l’espresso riferimento alla nuova normativa in tema di congedo parentale, in base alla quale, fino ai 12 anni di vita del figlio, spettano ad ogni genitore un massimo di 6 mesi di congedo parentale per un totale di 10 mesi complessivi tra i due, la conseguenza è che tali limiti temporali trovano applicazione anche in questa casistica. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale potrà quindi essere richiesta per un totale di 10 mesi complessivi da dividere fra i due genitori, con un limite massimo per il singolo genitore di 6 mesi.
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