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Con la sentenza n. 7497/2024 il Consiglio di Stato – Sezione Quinta precisa che la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del t.u.e.l., non può derogare dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni:

a) l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la professionalità ricercata sia “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”; occorre quindi preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria;

b) gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 7497/2024 del Consiglio di Stato – Sezione Quinta.