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📌 Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione fornisce indicazioni operative in materia di mansioni nel pubblico impiego, chiarendo i limiti entro cui le attività aggiuntive possono essere svolte senza determinare un avanzamento di categoria o il riconoscimento di differenze retributive.

Il caso riguarda un dipendente incaricato di funzioni di stato civile e anagrafe, per il quale i giudici hanno escluso la configurabilità di mansioni superiori. La pronuncia ribadisce che, quando le attività assegnate sono compatibili con il profilo professionale posseduto, non si applica la disciplina delle mansioni superiori prevista dal lavoro pubblico.

📝 In particolare:

📚 Fonte: Corte di Cassazione – Sentenza n. 7241 del 26 marzo 2026

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