Con la sentenza n. 24015/2017, la Corte di Cassazione conferma che il lavoratore che assiste un familiare disabile (di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992) non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova, neanche nel caso in cui il trasferimento non comporti lo spostamento a una nuova unità produttiva.
L’unica eccezione a questo divieto può aver luogo solamente qualora il datore di lavoro dimostri l’esistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, che non possano essere soddisfatte se non mediante il mutamento geografico del posto di lavoro.
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